A chi è rivolto
Il ravvedimento operoso è rivolto ai contribuenti IMU e permette di rimediare a omissioni, ritardi, irregolarità pagando una sanzione inferiore rispetto a quella che spetterebbe nel caso in cui fosse il Comune ad irrogarla.
Descrizione
La sanzione ordinariamente prevista per omesso o insufficiente versamento dell'imposta dovuta (art. 13 del d.lgs. n. 471/1997) è pari al 30% delle somme non versate o versate in ritardo, tale sanzione è però ridotta in sede di autoliquidazione, in funzione della tempestività con cui il contribuente attua la regolarizzazione.
Il decreto legislativo n. 158/2015 ha modificato la normativa sulle sanzioni per ritardati od omessi versamenti, riducendo alla metà la sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza (concetto di lieve ritardo).
In tali casi, quindi, la sanzione passa dal 30% al 15%, avremo quindi che la sanzione ordinaria sarà per:
- ritardi fino a 14 gg: sanzione del 15% ridotta a 1/15 per giorno;
- ritardi tra 15 e 90 gg: sanzione del 15%;
- ritardi superiori a 90 gg: sanzione ordinaria del 30%.
La sanzione è ridotta, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza
Come fare
L’Ufficio Tributi è a disposizione per supporto informativo sulle modalità di calcolo del ravvedimento.
In alternativa si consiglia il supporto di uno Studio di consulenza/Caf.
Cosa serve
Nel caso si volesse consultare uno Studio di consulenza oppure un Caf si dovrà presentare la " Scheda Immobiliare " dell' anno a cui si riferisce il ravvedimento, contenente l' elenco degli immobili/terreni/aree fabbricabili, che erano di propria competenza fiscale nel periodo in oggetto
Cosa si ottiene
L' F24 utile al pagamento corretto dell' Imu con ravvedimento operoso.
Tempi e scadenze
I vari step previsti per il ravvedimento operoso possono così essere riassunti:
Ravvedimento Sprint:
esercitabile entro il 14° giorno dalla scadenza naturale del versamento, con l'applicazione di una sanzione pari allo 0,1% giornaliero e quindi fino ad un massimo dell'1,4% e l'interesse al tasso legale che dall'01.01.2023 è pari al 5% (se ad esempio il ritardo è di 8 giorni, verrà applicata la sanzione dello 0,80% (0,10% x 8 giorni = 0,80%), dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno, invece troverà applicazione la sanzione del 1,50% (ravvedimento breve).
Ravvedimento Breve:
per versamenti eseguiti oltre il 14° giorno ma entro il 30°; in questo caso la sanzione è pari all'1,5% (1/10 del 15%), oltre all'interesse al tasso legale che dall'01.01.2023 è pari al 5%;
Ravvedimento Intermedio:
per versamenti eseguiti oltre il 30° giorno ma entro il 90°; la sanzione applicabile è pari all'1,67% (1/9 del 15%), oltre all'interesse al tasso legale che dall'01.01.2023 è pari al 5%;
Ravvedimento Lungo (entro un anno):
per versamenti eseguiti entro 1 anno o se prevista la dichiarazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa; la sanzione applicabile è pari al 3,75 (1/8 del minimo che oltre i 90 giorni è del 30%), oltre gli interessi al tasso legale che dall'01.01.2023 è pari al 5%;
Ravvedimento Biennale:
per versamenti eseguiti entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo o se non è prevista la dichiarazione due anni dall'omissione; la sanzione applicabile è pari al 4,29 (1/7 del minimo), oltre gli interessi al tasso legale che dall'01.01.2023 è pari al 5%;
ravvedimento lunghissimo o ultra biennale: per versamenti eseguiti oltre un anno; la sanzione applicabile è pari al 5,00% (1/6 del minimo), oltre gli interessi al tasso legale che dall'01.01.2023 è pari al 5%.
Quanto costa
A partire dal 1° gennaio 2024 il tasso di interesse legale passa al 2,5% in ragione d'anno, definito dal Decreto del MEF del 29.11.2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11.12.2023.
La variazione ha risvolti di varia natura, anche di carattere fiscale, ad esempio in fase di determinazione delle somme da versare quando si fa ravvedimento. Infatti, quando si ricorre a tale istituto, è questo il saggio da considerare per il conteggio degli interessi dovuti: vanno calcolati giornalmente, tenendo conto del fatto che il tasso da applicare potrebbe non essere unico, ma cambiare in ragione di quello vigente nei diversi periodi.
Ricordiamo che negli ultimi anni, è stato cosi modificato:
- nel 2023 pari al 5%
- nel 2022 è pari all'1,25%
- nel 2021 era pari allo 0,01%
- nel 2020 era pari allo 0,05%
- nel 2019 era pari allo 0,8%
- nel 2018 era pari allo 0,3%
- nel 2017 era pari allo 0,1%;
- nel 2016, era lo 0,2%;
- nel 2015, lo 0,5%;
- nel 2014, l’1%;
Quindi, i contribuenti che intendono ravvedersi nel 2024 per violazioni intervenute fino al 31.12.2023, dovranno tenere conto dei diversi periodi.
Mentre per le violazioni intervenute dal 1° gennaio 2024 in poi si applicheranno esclusivamente gli interessi legali nella nuova misura del 2,5%.
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Pagina aggiornata il 08/08/2024