Descrizione
VOTO DOMICILIARE
(legge 27 gennaio 2006, n. 22, e legge 7 maggio 2009 n. 46)
PER ELETTORI IN DIPENDENZA VITALE DA APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI O AFFETTI DA GRAVISSIME INFERMITA’ CHE RENDANO IMPOSSIBILE IL LORO ALLONTANAMENTO DALL’ABITAZIONE
Gli elettori affetti da gravissime infermità tali da impedire in ogni caso l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, o che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, hanno la possibilità, su espressa richiesta, di essere ammessi al voto nella predetta dimora.
tra MAR 10 febbraio 2025 e LUN 2 marzo 2026
gli interessati dovranno far pervenire al comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la seguente documentazione:
- una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano, indicandone il completo indirizzo ed un recapito telefonico;
- fotocopia della tessera elettorale;
- un certificato medico rilasciato dal funzionario medico designato dall’ASL, in data non anteriore al 45° giorno antecedente la votazione, da cui risulti “la sussistenza, in capo all’elettore, delle condizioni di infermità di cui al comma 1 dell’art. 1 della legge 46/2009, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di emissione del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali”; il medesimo certificato potrà attestare altresì l’eventuale necessità di un accompagnatore per l´esercizio del voto.
Il sindaco, a conclusione della relativa istruttoria, rilascerà a ciascun elettore che sia stato ammesso al voto a domicilio un’attestazione dell’avvenuta inclusione negli appositi elenchi.
Il voto sarà raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell’ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora espressamente indicata dall’elettore, con l’assistenza di uno degli scrutatori del seggio e del segretario.
La normativa sul voto domiciliare si applica alle seguenti consultazioni:
- elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (esclusa la circoscrizione Estero, nel cui ambito il voto viene espresso per corrispondenza);
- elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia;
- consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale;
- elezioni regionali, provinciali e comunali, solo nel caso in cui l’avente diritto al voto domiciliare dimori nell’ambito del territorio, rispettivamente del comune o della provincia o della regione per cui è elettore.
Possono avvalersi del voto domiciliare anche gli elettori che risiedono in un comune diverso da quello di iscrizione elettorale: in ogni caso la dichiarazione deve essere sempre presentata al sindaco del comune nelle cui liste elettorali si risulta iscritti.